LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA PER IL NO AL REFERENDUM SULLA CANNABIS

data di pubblicazione:

4 Marzo 2022

La Consulta ha reso note le motivazioni alla base della dichiarazione di non ammissibilità del referendum sulla cannabis. In sostanza, i giudici presieduti da Giuliano Amato hanno ritenuto che la formulazione del quesito si ponesse in contrasto con le Convenzioni internazionali di Vienna e di New York in materia di stupefacenti, aprendo di fatto alla possibilità di coltivazione non solo di cannabis, ma anche di oppio e di coca. Pure se tale interpretazione è stata sempre respinta dai promotori del referendum, secondo i giudici si sarebbe prodotta una situazione contraria ai vincoli sovranazionali che regolano la normativa sulle droghe:  “La richiesta referendaria – secondo il suo contenuto oggettivo, unico rilevante – avrebbe condotto quindi alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/GAI.” Inoltre, “In definitiva, mentre apparentemente, per quella che è la dichiarata intenzione del Comitato, il quesito referendario mirerebbe soltanto a depenalizzare la coltivazione, non agricola ma domestica “rudimentale” (o minimale), della canapa indiana (cannabis), in realtà esso, per quello che è invece il suo contenuto oggettivo, l’unico rilevante, – si legge nelle motivazioni – per un verso produrrebbe un risultato ben più esteso, riguardando direttamente ogni coltivazione delle piante per estrarre sostanze stupefacenti cosiddette “pesanti” (papavero sonnifero e foglie di coca) e indirettamente anche la coltivazione, agricola o domestica che sia, della pianta di canapa; risultato complessivo precluso dai vincoli sovranazionali sopra richiamati che non consentono l’ammissibilità di un referendum di questa portata”.

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