Con il Decreto Legge 159/2025 vengono introdotte modifiche importanti per la prevenzione dei rischi legati all’uso di sostanze psicoattive nei luoghi di lavoro. Sul sito MEDICOLAVORO.ORG è possibile approfondire quali sono queste modifiche e quali i cambiamenti per i lavoratori con mansioni considerate a rischio dalla legge.
Abbandonando la logica dei soli controlli periodici, la normativa ora prevede interventi tempestivi fondati sul “ragionevole sospetto”, uno degli elementi nuovi introdotti, con un ruolo centrale affidato al medico competente.
A differenza del passato, dove i controlli erano prevalentemente periodici o post-incidente, oggi la sorveglianza sanitaria diventa più flessibile.
Se un datore di lavoro, un dirigente o un preposto rilevano segnali di alterazione psicofisica in un lavoratore addetto a mansioni a rischio, possono richiedere l’intervento immediato del medico competente.
Le nuove norme 2026 su alcol e droghe sul lavoro conferiscono a questa figura professionale il potere (e il dovere) di agire tempestivamente per prevenire infortuni.
Un agire che si deve basare sul “ragionevole sospetto”, ossia su “(…) una valutazione oggettiva e documentata, basata su elementi concreti che fanno presumere un uso improprio di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte di un lavoratore.
Tra questi elementi rientrano:
- Comportamenti anomali (alterazione dell’equilibrio, linguaggio confuso, sonnolenza);
- Errori ripetuti o gravi in mansioni a rischio;
- Incidenti sul lavoro senza cause tecniche evidenti;
- Segnalazioni motivate da colleghi o preposti, corredate da osservazioni specifiche.
Successivamente alla valutazione effettuata il medico competente può:
- Convocare il lavoratore per un colloquio riservato;
- Richiedere accertamenti mirati (es. test tossicologici o alcolemici) solo se previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria aggiornato;
- Valutare l’idoneità alla mansione e, se necessario, proporre misure correttive (es. cambio temporaneo di mansione, percorso di supporto).
Se il risultato dei test fosse positivo la Legge 198/2025 prevede diverse opzioni:
- Un percorso di ascolto e supporto, anche in collaborazione con i Servizi per le Dipendenze (Ser.T.);
- La possibilità di riabilitazione e reinserimento, qualora il consumo non comprometta irrimediabilmente la sicurezza;
- L’obbligo di aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per includere il rischio “sostanze psicoattive”.
L’articolo continua elencando le mansioni a rischio che la legge prende in considerazione per effettuare il test sulle droghe e che riguardano diverse categorie, tra cui: quella dei trasporti, dei lavori in quota, del settore sanitario e assistenziale, di quello dell’ industria chimica, energetica e manifatturiera e quello delle Forze dell’ordine, sicurezza e vigilanza.
E’ importante ricordare che il test può essere somministrato solo dal Medico Competente, mentre il datore di lavoro può solo richiedere l’intervento. Per il lavoratore l’obbligo è quello di sottoporsi all’accertamento.
Nel caso il lavoratore rifiutasse di sottoporsi al test sono previste diverse opzioni:
- Sospensione Immediata dalla Mansione: Il medico del lavoro emette un giudizio di temporanea inidoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro è obbligato ad allontanare il dipendente dal rischio (es. togliere le chiavi del muletto o del camion).
- Assenza di Retribuzione o Cambio Mansione: Se non è possibile adibire il lavoratore a una mansione “bianca” (non a rischio), l’azienda può procedere con la sospensione della retribuzione per l’impossibilità oggettiva di ricevere la prestazione lavorativa.
- Accertamenti di II Livello: Il lavoratore viene solitamente inviato alle strutture pubbliche (SerD) per accertamenti diagnostici più approfonditi e obbligatori per il recupero dell’idoneità.
In conclusione “l’introduzione del ragionevole sospetto, l’obbligo di test mirati per specifiche mansioni a rischio e le conseguenze chiare in caso di rifiuto disegnano un quadro equilibrato: da un lato tutelano la sicurezza collettiva, dall’altro garantiscono il rispetto dei diritti individuali, della privacy e della dignità del lavoratore”.