i sequestri di cannabis light al giudizio della Corte Costituzionale

secondo il GIP di Brindisi l’esito del giudizio dipende dalla tenuta costituzionale del nuovo articolo 18 e decide di sospendere il procedimento, rimettendo la questione alla Consulta

Dalla decisione della Corte Costituzionale dipenderà il futuro delle infiorescenze, dei cannabis shop, di produttori e lavoratori

data di pubblicazione:

30 Dicembre 2025

Si apre la strada al giudizio della Corte Costituzionale, per decidere se l’articolo 18 del decreto-legge 48/2025, su cui si fondano i sequestri di cannabis light, sia o meno costituzionale. Un editoriale di Fuoriluogo ricostruisce la vicenda giudiziaria da cui è nato il ricorso alla Consulta.

“La storia che arriva da Brindisi assomiglia a molte altre viste negli ultimi mesi nelle città italiane: scatoloni pieni di canapa industriale, documentazione di provenienza a corredo, perizie chimiche che attestano livelli di THC bassi e una forte presenza di CBD, operatori economici che lavorano dentro la cornice della legge 242/2016.

(…) Il procedimento nasce da un sequestro a Costa Morena Ovest, nel porto di Brindisi, su due autoarticolati provenienti dalla Grecia, carichi di rami, foglie e infiorescenze di canapa industriale destinati alla MaryLab, società agricola italiana. L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza ricostruiscono la filiera, rilevano criticità nella tracciabilità delle sementi e, soprattutto, valori di THC leggermente superiori allo 0,3%, ma con un rapporto THC/CBD tale da collocare il prodotto nel campo della cannabis sativa a effetto non drogante, come conferma una perizia tossicologica svolta nel contraddittorio delle parti. 

Il Pubblico ministero, forte della stretta introdotta dall’articolo 18 del decreto-legge 48/2025, convertito nella legge 80/2025, revoca il sequestro probatorio solo per ordinare contestualmente la distruzione della sostanza ai sensi dell’articolo 87 del Testo unico stupefacenti. Nella sua lettura, infatti, le nuove norme hanno trasformato le infiorescenze di canapa e i prodotti che le contengono in “cose intrinsecamente illecite”, sempre confiscabili, comunque non commerciabili, a prescindere dalla concreta pericolosità della sostanza e dalla condotta degli operatori.

La giudice per le indagini preliminari sceglie una strada opposta. Di fronte all’opposizione della difesa contro l’ordine di distruzione, ritiene che l’esito del giudizio dipenda dalla tenuta costituzionale del nuovo articolo 18 e decide di sospendere il procedimento, rimettendo la questione alla Consulta. Il bersaglio è preciso: il divieto generalizzato, esteso a importazione, lavorazione, trasporto, commercio e vendita al pubblico delle infiorescenze di canapa coltivata nel quadro della legge 242/2016, salvo la sola eccezione della produzione di seme. 

L’ordinanza attacca il decreto sicurezza su più fronti. Sul piano formale, contesta che vi fossero “casi straordinari di necessità e urgenza” tali da giustificare la decretazione d’urgenza: il testo sul quale è stato modellato il decreto era già un disegno di legge in avanzata discussione parlamentare, e il maxi contenitore del “pacchetto sicurezza” appare eterogeneo al punto da diventare un sintomo dell’abuso dello strumento eccezionale previsto dall’articolo 77 della Costituzione. 

Ma è sul terreno sostanziale che l’ordinanza di Brindisi parla direttamente al dibattito sulla cannabis light. Richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di offensività, la giudice ricorda che il legislatore può punire solo condotte che esprimano un contenuto di offesa, anche solo potenziale, a beni giuridici meritevoli di tutela, e che non esiste “reato senza lesione o pericolo”. Applicato alla canapa industriale, questo significa una cosa semplice: non si può trasformare in reato, in blocco, l’intera filiera delle infiorescenze senza dimostrare che quei prodotti provocano effetti psicotropi o danni alla salute sulla base di dati scientifici condivisi.

Nell’ordinanza si sottolinea come, nel settore della canapa agroindustriale sviluppatosi dopo la legge 242/2016, proprio le infiorescenze rappresentino la parte principale del mercato e siano, nella prassi, prodotte e commercializzate con tenori di THC bassi e rapporti THC/CBD tali da non determinare un effetto drogante. Vietarne a prescindere la circolazione, sotto la spada di damocle penale, non appare allora una misura di tutela, ma una criminalizzazione simbolica che sacrifica lavoro, investimenti, reddito agricolo, senza un corrispettivo guadagno per la salute pubblica.

C’è poi il profilo europeo. L’ordinanza richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla libera circolazione dei prodotti derivati dalla canapa industriale, in particolare le sentenze che hanno affermato la legittimità del commercio di estratti di CBD ottenuti dall’intera pianta, a condizione che non abbiano effetti stupefacenti. A fronte di un diritto dell’Unione che consente la circolazione della canapa in tutta la sua interezza, un divieto penale nazionale così ampio appare difficilmente compatibile con gli articoli 34 e 36 del TFUE e quindi con l’articolo 117 della Costituzione, che vincola il legislatore al rispetto degli obblighi europei. 

(…) Ora la parola passa alla Corte costituzionale. Dal suo verdetto dipenderà non solo la sorte di quei 3.400 chili di canapa “criminalizzati”, ma il futuro stesso della filiera delle infiorescenze, dei cannabis shop, dei piccoli produttori e di migliaia di lavoratrici e lavoratori. In gioco non c’è solo la coerenza del sistema penale, ma l’idea se la politica sulle droghe debba continuare a ignorare la scienza e il diritto europeo, o se sia arrivato il momento di riconoscere che, almeno sulla cannabis light, è la legge a essere “fuori linea” con lo Stato di Diritto, non chi coltiva e lavora canapa nel rispetto delle regole.”

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