DDL NORDIO SULLE CARCERI

Si prevedono misure per rendere più semplice la liberazione anticipata

Fra le misure previste, la facilitazione del trasferimento dalla detenzione dell'istituto penitenziario alla comunità di accoglienza per minori e tossicodipendenti e modifiche alle norme su liberazione anticipata e reinserimento sociale

data di pubblicazione:

26 Luglio 2024

Il DDL Nordio sulle carceri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio, introduce norme che dovrebbero aiutare, secondo il ministro, a “umanizzare” la condizione dei detenuti. Fra le misure previste, la facilitazione del trasferimento dalla detenzione dell’istituto penitenziario alla comunità di accoglienza per minori e tossicodipendenti e modifiche alle norme su liberazione anticipata e reinserimento sociale.

Di seguito, una sintesi sul sito Mister Lex, delle norme. “Pubblicato in Gazzetta il Decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (c.d. “decreto carceri”).

Tossicodipendenti e minori: dal carcere alla comunità

Il Decreto facilita il trasferimento dalla detenzione dell’istituto penitenziario alla comunità di accoglienza da parte di minori e tossicodipendenti. Per il Ministro Nordio si tratta di “un passo molto importante, ci porta molto avanti nel reinserimento sociale ed è un rimedio al sovraffollamento carcerario”.

Patto col detenuto: più semplice la liberazione anticipata

Si prevedono misure per rendere più semplice la liberazione anticipata. Ci sarà un “patto con il detenuto” per metterlo subito al corrente dei suoi diritti e degli sconti che potrebbe ottenere se si comporta bene in carcere.

Reinserimento dei detenuti nella società

In materia di reinserimento dei detenuti nella società, si prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sarà data comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensì della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca.

Liberazione anticipata

Inoltre, si introduce l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.

Assunzione di nuovo personale

Le norme introdotte mirano anche a rafforzare la sicurezza, l’operatività e l’efficienza degli istituti penitenziari mediante l’assunzione di mille unità personale del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria. Per garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, si prevede l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile.”

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