SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA COLTIVAZIONE DOMESTICA DI CANNABIS: RESE NOTE LE MOTIVAZIONI

data di pubblicazione:

20 Aprile 2020

Le Sezioni Unite penali, sentenza n. 12348 , hanno stabilito, nelle motivazioni della decisione presa lo scorso 19 dicembre rese note nei gironi scorsi, che non costituisce reato la coltivazione domestica della marijuana, purché a uso strettamente personale del solo coltivatore, restando dunque escluso ogni utilizzo destinato al mercato degli stupefacenti. Possibile invece l’applicazione delle sanzioni amministrative – ritiro della patente, sospensione porto d’armi, passaporto e permesso di soggiorno – previste per la “detenzione” della sostanza ad uso personale.
Come ricostruisce un articolo de Il Sole 24 Ore, è stato dunque accolto, con rinvio, il ricorso di un trentenne campano condannato a un anno di reclusione e tremila euro di multa perché in casa aveva due ‘piantine’ e una riserva di circa 11 grammi di cannabis. “Ora la Corte di Appello di Napoli dovrà riesaminare il caso seguendo i principi di diritto indicati dalla Suprema corte.

Per le Sezioni Unite infatti manca la tipicità penale della condotta di coltivazione domestica destinata all’autoconsumo. Qualora, però, prosegue la Corte, la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, “le sanzioni amministrative dell’art. 75, Dpr 309/90 potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale”. La risposta punitiva rispetto alla coltivazione di piante stupefacenti, osserva ancora la Corte, avviene infatti secondo una sorta di graduazione della condotta:

Vi è, dunque, ricapitola la Cassazione, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanze stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata a consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del Dpr 309 del 1990; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990 qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto”.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

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