SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA COLTIVAZIONE DOMESTICA DI CANNABIS: RESE NOTE LE MOTIVAZIONI

data di pubblicazione:

20 Aprile 2020

Le Sezioni Unite penali, sentenza n. 12348 , hanno stabilito, nelle motivazioni della decisione presa lo scorso 19 dicembre rese note nei gironi scorsi, che non costituisce reato la coltivazione domestica della marijuana, purché a uso strettamente personale del solo coltivatore, restando dunque escluso ogni utilizzo destinato al mercato degli stupefacenti. Possibile invece l’applicazione delle sanzioni amministrative – ritiro della patente, sospensione porto d’armi, passaporto e permesso di soggiorno – previste per la “detenzione” della sostanza ad uso personale.
Come ricostruisce un articolo de Il Sole 24 Ore, è stato dunque accolto, con rinvio, il ricorso di un trentenne campano condannato a un anno di reclusione e tremila euro di multa perché in casa aveva due ‘piantine’ e una riserva di circa 11 grammi di cannabis. “Ora la Corte di Appello di Napoli dovrà riesaminare il caso seguendo i principi di diritto indicati dalla Suprema corte.

Per le Sezioni Unite infatti manca la tipicità penale della condotta di coltivazione domestica destinata all’autoconsumo. Qualora, però, prosegue la Corte, la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, “le sanzioni amministrative dell’art. 75, Dpr 309/90 potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale”. La risposta punitiva rispetto alla coltivazione di piante stupefacenti, osserva ancora la Corte, avviene infatti secondo una sorta di graduazione della condotta:

Vi è, dunque, ricapitola la Cassazione, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanze stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata a consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del Dpr 309 del 1990; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990 qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto”.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

LINK ALL’ARTICOLO

Ti potrebbe interessare anche
26 Giugno 2026

Libro Bianco sulle droghe: XVII edizione

Un'analisi dettagliata delle politiche italiane sulle sostanze

25 Giugno 2026

Condizioni igieniche e di sicurezze non più sostenibili

Sequestrate alcune sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano

24 Giugno 2026

Basaglia e i suoi

un podcast sulla storia della psichiatria italiana

23 Giugno 2026

Il ritratto dei nuovi consumi

meno sigarette, più nicotina

22 Giugno 2026

Invecchiare con l’HIV

Il 5 giugno si celebrano i Long Term Survivors

22 Giugno 2026

Rapporto europeo sulle droghe 2026

Rapporto dell'EUDA sulla situazione della droga in Europa

21 Giugno 2026

Tra psicofarmaci e droghe: una riflessione

Oggi la barriera che separava ancora farmaci e droghe è stata abbattuta

20 Giugno 2026

WAX e miscele psicoattive

Espongono i consumatori a rischi esponenziali e imprevedibili

19 Giugno 2026

GENERICAMENTE

un podcast sulla medicina di genere

18 Giugno 2026

Conferenza Internazionale sull’AIDS: 26ª edizione

Si terrà a Rio de Janeiro dal 26 al 31 luglio 2026

18 Giugno 2026

Dipendenza da videogiochi

alcuni generi sono più rischiosi di altri

17 Giugno 2026

L’importanza di riconoscere i disturbi alimentari in età precoce

un caso studio inglese

16 Giugno 2026

Si abbassa a tredici anni la contraccezione gratuita

La regione Toscana è tra le prime esperienze in Italia

16 Giugno 2026

Il progetto Poggio Asciutto compie 40 anni.

La Comunità Terapeutica pubblica è riuscita in questi anni a rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti

15 Giugno 2026

Come sta cambiando il consumo di tabacco

La situazione tra i giovani toscani

14 Giugno 2026

Gorgona: il documentario che osserva da vicino l’ultima colonia penale agricola d’Europa

13 Giugno 2026

Chemsex, un fenomeno sempre più visibile

tra ricerca di libertà e rischi per la salute

12 Giugno 2026

Social media e meccanismi di attivazione

Capire i meccanismi di funzionamento aiutano a trovare strategie per regolare l'utilizzo

11 Giugno 2026

L’AMANITA MUSCARIA IN TEMPO DI GUERRA

Il fungo sta trovando un utilizzo per alleviare i sintomi dello stress da conflitto armato

10 Giugno 2026

Aumentare il prezzo delle sigarette

può essere la soluzione per smettere di fumare?