BULLISMO E CYBERBULLISMO: i contenuti della Legge

data di pubblicazione:

7 Ottobre 2016

BULLISMO E CYBERBULLISMODocente antibulli e oscuramento web: la legge sul cyberbullismo.
Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Nei giorni scorsi l’approvazione alla Camera della proposta di legge, che ora torna al Senato. Di seguito il contenuto della legge.
L’aula della Camera ha approvato un provvedimento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con 242 sì, 73 no e 48 astenuti. Dopo le modifiche apportate al testo a Montecitorio, il provvedimento torna al Senato.
La proposta di legge, dopo aver fornito all’art. 1 la definizione di bullismo, cyberbullismo e di gestore del sito Internet, prevede – in riferimento al bullismo informatico – la possibilità per chiunque (anche minore ultraquattordicenne, genitore o esercente la responsabilità sul minore) di chiedere al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica), l’adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco delle comunicazioni che lo riguardano e dei contenuti specifici che costituiscono cyberbullismo), previa conservazione dei dati originali.
In caso di inazione del gestore, è, comunque, prevista una tutela rafforzata dei diritti delle vittime, in quanto il Garante per la protezione dei dati personali – che controlla l’effettiva adozione delle misure (entro 24 ore) – in caso di verifica negativa, vi provvede direttamente.
Ecco, in sintesi, il contenuto della proposta di legge sul cyberbullismo approvata alla Camera.

Identikit del bullo

Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo.
Bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni
. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.

Oscuramento del web

Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Docenti anti-bulli in ogni scuola

In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Stretta sullo stalking telematico

Viene rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.

Ammonimento da parte del questore

In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l’ammonimento cada a vuoto, la pena viene aumentata. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.
Piano d’azione e monitoraggio. Presso la presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

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