rilievi di legittimità costituzionale al Codice della Strada

Altri due Giudici per le Indagini Preliminari sollevano dubbi di incostituzionalità a norme relative alla guida sotto effetto di droghe del Codice della Strada

come rilevato da vari analisti ai tempi dell'uscita del nuovo testo, alcune norme appaiono ambigue e in contrasto con gli obiettivi dichiarati dalla legge

data di pubblicazione:

29 Agosto 2025

Secondo un articolo de Linkiesta, due giudici hanno espresso rilievi di legittimità costituzionale al Codice della Strada, basati sul concetto di “stato di alterazione”.

Un giudice di Macerata e uno di Siena hanno chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi in merito al nuovo Codice della Strada voluto da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I dubbi riguardano l’eliminazione delle parole «stato di alterazione psico-fisica» dalle sanzioni per la guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti. In base a questa novità, oggi sarebbe sufficiente un test positivo per disporre il ritiro della patente, anche a giorni di distanza dall’uso della sostanza. L’accertamento della positività, stando alla norma, può avvenire semplicemente attraverso un test salivare da inviare a un laboratorio, senza neanche un accertamento tramite una visita medica.

Il Gip di Macerata, scrive il Sole 24 Ore, ritiene che il nuovo codice della strada abbia creato un enorme paradosso: «Poiché il legislatore si è limitato a sanzionare chi guida “dopo” avere assunto droghe – senza specificare alcuna limitazione temporale – andrebbe incriminato anche chi ha assunto stupefacenti a diciotto anni e si mette al volante a sessanta».

Se il termine “dopo” dovesse invece riferirsi a un momento immediatamente successivo alla guida, la norma risulterebbe inapplicabile perché non si può «chiedere al magistrato di “creare” il precetto determinando in base al proprio personale sentire l’attimo dell’assunzione che sia rilevante dal punto di vista penale».

Il Gip di Macerata ha notato un’incongruenza tra l’eliminazione dello stato di alterazione dal Comma 1 dell’Articolo 187 della norma e il successivo Comma 2-bis, che non è stato modificato. In base a quest’ultimo, lo stato di alterazione resta una condizione che permette alla polizia stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti. E non è tutto: secondo il giudice marchigiano, la stretta sulle sostanze stupefacenti è una scelta legislativa irrazionale rispetto alla tutela della sicurezza stradale.

Il Gip di Siena ha sottolineato un’altra questione cruciale: l’assenza di deroghe per chi assume sostanze – come il benzodiazepine – per ragioni terapeutiche. La norma, oltretutto, non considera la presenza di pazienti che si sottopongono a un trattamento fondato su più medicinali, come una terapia con oppioidi associata a benzodiazepine: è una situazione che rende complessa la valutazione dell’effetto complessivo dei farmaci sul guidatore. È necessario, insomma, approfondire e spiegare meglio alcuni aspetti della riforma. 

Per ragioni simili, ad aprile la Gip di Pordenone Milena Granata – su richiesta del magistrato Enrico Pezzi – aveva già chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sul nuovo codice della strada.”

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