il codice della strada fra salute e sicurezza

La nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada prevede ora la punizione di “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope …”

L’introduzione di criteri oggettivi per individuare lo stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze psicotrope, consentirebbe di garantire la sicurezza stradale e l’uguaglianza dei cittadini

data di pubblicazione:

21 Marzo 2025

Un articolo di Sara di Battista, pubblicato sul Sole 24 ore, fa il punto sulla discussa riforma del Codice della Strada, riflettendo sulla rischiosa alternativa posta fra salute e sicurezza.

“Al centro del dibattito e delle discussioni degli ultimi mesi c’è la riforma del Codice della strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Il Nuovo Codice della strada, come noto, prevede ulteriori strette riguardanti l’uso dei cellulari alla guida, la guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto stupefacenti. Particolare oggetto di discussione è la riforma apportata all’art. 187 del Codice della Strada, che disciplina il caso di guida dopo l’assunzione di sostanze psicotrope.

La vecchia formulazione dell’articolo prevedeva, infatti, la punizione di “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope …”. Il reato consisteva, dunque, nel porsi alla guida della vettura in stato di alterazione psico-fisica, causato dall’assunzione di sostanze psicotrope e, per la sua configurazione, era essenziale l’accertamento del nesso causale tra il consumo della sostanza e l’alterazione sull’organismo, come accertato di recente, in più di una occasione, dalla Cassazione penale (sentenze n. 5890/2023 e n. 22682/2923).

La nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada prevede ora, invece, semplicemente la punizione di “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope …”. Quindi, non è più necessario verificare se il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica a causa dell’assunzione di tali sostanze. Le sanzioni, penali e amministrative, scattano automaticamente per il conducente che risulti positivo all’uso di qualsiasi sostanza psicotropa.

Ora, questa indicazione della legge risulta essere tutt’altro che chiara e coerente rispetto al contesto scientifico e sociale cui si connette e, anzi, favorisce l’insorgere di sensibili contraddizioni e criticità, legate proprio all’assunzione di sostanze psicotrope, trascurandone gli effetti ad ampio spettro. Emblematico, ad esempio, è il ricorso all’utilizzo della cannabis a fini terapeutici, che negli ultimi anni ha introdotto nuove prospettive nel campo della medicina.

(…) Il rapporto tra le terapie con cannabis e la guida dei veicoli, ad esempio, solleva ancora molte questioni, sia per quanto attiene il rilascio e il rinnovo della patente di guida, sia per quanto attiene la circolazione su strada.

Ad esempio, il THC (tecnicamente denominato “delta-9-tetraidrocannabinolo”), uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis, rientra nella definizione di sostanza psicotropa – e quindi nel divieto del nuovo Codice della strada – e risulta presente fino a tre settimane nel sangue; nelle urine, anche un mese dopo l’ultima assunzione; nel capello, fino a tre mesi).

Il CBD (tecnicamente denominato cannabidiolo) è rilevabile fino a 80 ore dopo l’uso e, addirittura, in caso di uso di farmaci antinfiammatori, si possono verificare casi di falsi positivi (il CBD non è più presente nell’organismo, ma il test ha comunque esito positivo), mentre, per la guida in stato di ebrezza, le sanzioni sono applicabili solo se viene superata una determinata soglia – e, quindi, non per il solo fatto di aver assunto alcol, ma per averlo assunto in dosi superiori al consentito – e, comunque, sono graduate in base al tasso alcolemico presente al momento dell’accertamento.

Per tutte le sostanze psicotrope, invece, basterà la semplice positività al test – positività che, peraltro, di per sé, non implica l’essere un pericolo alla guida, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione penale (sentenza n. 40543/2021). In sintesi, non essendo più necessario lo stato di alterazione psico-fisica secondo le nuove regole in vigore dal 14 dicembre scorso, il conducente può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 187 del Codice della Strada dopo l’assunzione di un farmaco psicoattivo, pur in assenza di alterazione delle proprie capacità cognitive.

 (…) È evidente la necessità di modificare nuovamente il Codice della strada per evitare che sanzioni ingiuste siano applicate a chi utilizza legalmente la cannabis a fini terapeutici e non si trovi in uno stato di accertata alterazione psico-fisica.

L’auspicio non è riprendere la precedente formulazione dell’art. 187 del Codice della strada che, in ogni caso, lasciava spazio ad incertezza e valutazioni soggettive da parte delle autorità che, in ogni caso, senza le competenze necessarie, erano tenuti a valutare lo stato psicofisico del conducente. Difatti, la mancanza di chiarezza del vecchio precetto e le possibili divergenze interpretative che ne sono scaturite non giovavano certo alla libertà e all’autonomia dei pazienti, con ricadute negative e ingiuste sotto tali profili.

Oltre alle patologie che li affliggono, i pazienti vivono, lavorano e guidano la propria vettura con il terrore di vedersi sospendere la patente o di incorrere in sanzioni ancora più gravi, pur non essendo un pericolo per la sicurezza pubblica. La soluzione, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere piuttosto rinvenuta nella previsione di soglie di rilevanza e nella graduazione della pena, in base ai livelli di THC e CBD presenti nell’organismo al momento dell’accertamento, così come previsto per l’alcolemia.

La guida, quindi, andrebbe in ogni caso consentita solo a chi legalmente ha assunto cannabis – e, quindi, sia in possesso della relativa prescrizione medica (con l’auspicio che il certificato medico possa essere privo dell’indicazione della patologia trattata, garantendo così la privacy e la dignità del paziente) – e, comunque, si sia messo alla guida in condizioni psicofisiche adeguate alla circolazione su strada in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri.

L’introduzione di criteri oggettivi per l’individuazione dello stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze psicotrope consentirebbe di garantire la sicurezza stradale, oltre che la certezza del diritto e l’uguaglianza dei cittadini, prevenendo gli abusi.

(…) Occorre, dunque, individuare la giusta misura e proporzione per ripensare talune previsioni e agevolarne l’attuazione, senza porre la società di fronte a un rischioso, improprio e non necessario “gioco della torre”, in cui essere chiamati a scegliere tra sicurezza e salute.”

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