COLTIVAZIONE CASALINGA DI CANNABIS: COSA CAMBIA?

data di pubblicazione:

22 Aprile 2020

Riccardo De Vito, Presidente di Magistratura democratica, commenta sul sito di Fuoriluogo le motivazioni della decisione delle Sezioni Unite Penali della Cassazione sulla coltivazione di cannabis domestica. Secondo De Vito, tali motivazioni sono molto importanti, in quanto, a differenza di precedenti casi, sono chiare nell’elencare ciò che definisce “una vera e propria scala di rilievo penale delle condotte di coltivazione”.Al gradino più basso si colloca la coltivazione domestica destinata all’autoconsumo. Si tratta di una condotta – qui sta il passo avanti rispetto alle SS UU Salvianon penalmente perseguibile per difetto di tipicità. In altri termini, il fatto si sottrae all’intervento repressivo non in quanto inoffensivo, ma perché, a monte, non integrante gli estremi della coltivazione. Più che soffermarsi sui parametri di legge dai quali la Corte desume tale prezioso principio, appare utile allineare i presupposti oggettivi in base ai quali la Cassazione individua con certezza la condotta non punibile: minima dimensione della coltivazione, svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, rudimentalità delle tecniche, scarso numero di piante, mancanza di indici di un inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, oggettiva destinazione del prodotto all’uso personale esclusivo. Si tratta di indici che devono essere compresenti: non basta, chiaramente, la sola intenzione soggettiva di coltivare per uso personale. La soluzione adottata consente di prescindere dal fatto che dalla coltivazione domestica possano derivare sostanze con efficacia drogante. Nel caso ciò accada, per il coltivatore – in quanto detentore per uso personale – si apriranno le porte dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 TU. Sul gradino successivo dell’ipotetica scala si situano le coltivazioni che, in assenza di uno dei detti indicatori, vanno qualificate come tipiche. Per affermare la loro illiceità penale la Corte chiede una verifica adeguata sulla loro offensività in concreto, che non può essere ritenuta ogni volta che ci si trovi davanti a modalità di coltura inadeguate a produrre sostanza ovvero, a ciclo colturale terminato, a prodotti privi di principio attivo o non conformi al tipo botanico. Salendo ancora nella gradazione della risposta punitiva, troviamo le condotte tipiche e offensive, ma non punibili per particolarità tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)  e, infine, quelle punibili secondo la gamma sanzionatoria prevista dal legislatore (ivi compresa la fattispecie di lieve entità)“.

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