FUMO: ARRIVA DECRETO CON LE NUOVE REGOLE

data di pubblicazione:

4 Agosto 2016

FUMOIl provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce la specifica posizione dell’immagine, dell’avvertenza testuale e indicando le informazioni sulla disassuefazione dal fumo all’interno dell’avvertenza combinata relativa alla salute. Le norme sono entrate in vigore dal 23 luglio, ma sul mercato sono già presenti confezioni con le nuove grafiche.
Pubblicate le norme tecniche per dare attuazione decisione di esecuzione della direttiva Ue antifumo al fine di definire le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute.

Il decreto, tenendo conto delle diverse forme delle confezioni, specifica la posizione dell’immagine, dell’avvertenza testuale e indicando le informazioni sulla disassuefazione dal fumo all’interno dell’avvertenza combinata relativa alla salute, nonché le dimensioni di tali elementi, il formato, i colori e i caratteri da usare al fi ne di garantire che ciascun elemento sia pienamente visibile.

Qui di seguito il testo del decreto:

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le regole relative al layout, alla grafica e alla forma delle avvertenze combinate relative alla salute da collocare sui prodotti del tabacco da fumo.

Art. 2. Layout e forma dell’avvertenza combinata relativa alla salute
1. I fabbricanti: a) se l’altezza dell’avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 70%, collocano le avvertenze combinate relative alla salute in un formato impilato, come indicato nella sezione 1 dell’Allegato 1; alla b) se l’altezza dell’avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 20% ma di non oltre il 65%, collocano le avvertenze combinate relative alla salute in un formato accostato, come illustrato nella sezione 2 dell’Allegato 1; c) se l’altezza dell’avvertenza combinata relativa alla salute è maggiore o uguale al 65%, ma minore o uguale al 70% della sua larghezza, possono scegliere se usare il formato impilato o il formato accostato, purché tutti gli elementi dell’avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili e non siano distorti. 2. Se si usa un formato impilato, la fotografia si colloca in cima all’avvertenza combinata relativa alla salute, con l’avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo stampate sotto di essa, come illustrato nella sezione 1 dell’Allegato 1; la fotografi a occupa il 50%, l’avvertenza testuale il 38% e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo il 12% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute all’interno del riquadro delimitato da un bordo nero. Se si usa il formato accostato, la fotografia si colloca nella metà sinistra dell’avvertenza combinata relativa alla salute, con l’avvertenza testuale in alto a destra e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo in basso a destra dell’avvertenza, come illustrato nella sezione 2 dell’Allegato 1. La fotografi a occupa il 50%, l’avvertenza testuale il 40% e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo il 10% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute all’interno del riquadro delimitato da un bordo nero. 3. Se a causa della forma della confezione unitaria o dell’imballaggio esterno, l’altezza dell’avvertenza combinata relativa alla salute è minore o uguale al 20% della sua larghezza, l’avvertenza combinata relativa alla salute si colloca in un formato accostato extra largo, come illustrato nella sezione 3 dell’allegato. La fotografia occupa il 35%, l’avvertenza testuale il 50% e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo il 15% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute all’interno del riquadro delimitato da un bordo nero.

Art. 3 Grafica dell’avvertenza combinata relativa alla salute
1. L’avvertenza combinata relativa alla salute è stampata in quadricromia CMYK. Tutti gli elementi in nero sono C0, M0, Y0 e K100 e quelli in giallo caldo sono C0, M10, Y100 e K0. L’avvertenza combinata relativa alla salute è riprodotta con una risoluzione minima di 300dpi quando è stampata in scala reale. 2. L’avvertenza testuale è stampata in bianco su fondo nero. L’informazione sulla disassuefazione «n. verde 800.554.088 per smettere di fumare», di cui all’art. 11, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è stampata in nero su fondo giallo caldo, come illustrato nell’Allegato 1. Se l’avvertenza combinata relativa alla salute è multilingua l’avvertenza testuale nella prima lingua è stampata in bianco, l’avvertenza testuale nella seconda lingua è stampata in giallo caldo e l’avvertenza testuale nella terza lingua, se del caso, è stampata in bianco. 3. Se si usa un formato accostato, impilato invertito o accostato extra largo, si stampa un bordo nero di 1 mm. tra le informazioni sulla disassuefazione dal fumo e la fotografi a all’interno del riquadro delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. 4. I fabbricanti o gli importatori garantiscono che la fotografi a: a) sia riprodotta senza aggiunta di effetti, adeguamento dei colori, ritocchi o allargamento dello sfondo; b) non sia rifilata troppo vicino o troppo lontano dal punto focale dell’immagine; c) sia ridimensionata in modo proporzionale senza essere dilatata o compressa. 5. I fabbricanti garantiscono che: a) l’avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo siano allineate a sinistra e centrate verticalmente; b) l’avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo siano stampate in grassetto condensato Neue Frutiger; c) l’avvertenza testuale sia stampata con caratteri di dimensioni uniformi; d) la dimensione dei caratteri dell’avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo sia la maggiore possibile per garantire la massima visibilità del testo; e) la dimensione minima dei caratteri dell’avvertenza testuale sia 6 pt e la dimensione minima dei caratteri delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo sia 5 pt; f) lo spazio tra le righe sia 2 pt maggiore della dimensione dei caratteri dell’avvertenza testuale e da 1 a 2 pt maggiore della dimensione dei caratteri delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo; g) l’avvertenza testuale sia riprodotta come indicato nell’Allegato I di cui all’art. 11, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, anche per quanto riguarda l’uso delle lettere maiuscole, ma esclusa la numerazione. 6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5, lettere e) e f) , i fabbricanti o gli importatori di prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua possono ridurre la dimensione dei caratteri o l’interlinea dell’avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo qualora inevitabile.

Art. 4. Regole speciali per alcune confezioni unitarie con una chiusura di tipo flip-top
1. In deroga all’art. 2, comma 2, primo periodo, si applicano le seguenti regole alle avvertenze combinate relative alla salute da collocare nella parte anteriore di confezioni unitarie con una chiusura di tipo flip-top: a) quando la chiusura è più piccola della superficie prevista per la fotografi a all’art. 2, comma 2, e l’osservanza di tale disposizione comporterebbe la separazione in due della fotografi a all’apertura della confezione: 1. l’avvertenza testuale si colloca in cima all’avvertenza combinata relativa alla salute, con le informazioni sulla disassuefazione dal fumo e la fotografi a sotto di essa, come illustrato nella sezione 4 dell’allegato; 2. la fotografia occupa almeno il 50% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute, l’avvertenza testuale almeno il 30% e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo almeno il 10% ma non più del 12% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute all’interno del riquadro delimitato da un bordo nero; b) quando la chiusura è più grande della superficie prevista per la fotografi a all’art. 2, comma 2, e l’osservanza di tale disposizione comporterebbe la separazione in due dell’avvertenza testuale o delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo all’apertura della confezione: 1. la fotografi a si colloca in cima all’avvertenza combinata relativa alla salute, con l’avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo sotto di essa, come illustrato nella sezione 1 dell’allegato; 2. la fotografi a occupa almeno il 50% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute, l’avvertenza testuale almeno il 30% e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo almeno il 10% ma non più del 12% della superficie dell’avvertenza combinata relativa alla salute all’interno del riquadro delimitato da un bordo nero. 2. I fabbricanti garantiscono che nessuno dei tre elementi dell’avvertenza combinata relativa alla salute sia diviso in due all’apertura della confezione unitaria. 3. I fabbricanti o gli importatori di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua in confezioni unitarie con chiusura di tipo flip-top, in deroga all’art. 3, comma 5, lettere e) e f) , possono ridurre la dimensione dei caratteri o l’interlinea dell’avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo nella parte anteriore dei pacchetti, se l’avvertenza combinata relativa alla salute è multilingue, purché tutti gli elementi dell’avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili.

Art. 5. Allegati 1. Fanno parte integrante del presente decreto l’Allegato 1 contenente l’esemplificazione delle misure previste e l’Allegato 2 contenente la versione a bassa risoluzione pdf. delle avvertenze combinate.

Art. 6. Disponibilità dei file contenenti le avvertenze combinate 1. I file ad alta risoluzione necessari ai fi ni dell’apposizione delle avvertenze combinate sono predisposti dal Ministero della salute secondo le specifiche tecniche adottate. 2. I fi le ad alta definizione di cui al comma 1 sono assegnati dal Ministero della salute, in copia digitale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli – che provvede a metterli a disposizione delle aziende produttrici richiedenti.

Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

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