MEDICINA DI GENERE – Proposta di Legge

data di pubblicazione:

8 Marzo 2016

differenza-genere4-150x127 Paola Boldrini, membro della Commissione Affari Sociali della Camera, è la prima firmataria di una proposta legislativa che ha l’obiettivo di applicare e diffondere il tema della medicina di genere, mediante divulgazione, formazione e indicazioni pratiche riguardanti la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura.
Spazio, inoltre, ad un eventuale revisione delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Promozione e diffusione della medicina di genere a livello di formazione, ricerca, prevenzione e cura.
Questo l’obiettivo che si pone una proposta di legge sul tema presentata da Paola Boldrini, cui seguono, tra le altre, quella del responsabile sanità Federico Gelli, della capogruppo in Affari Sociali Donata Lenzi e della vice presidente dell’Assemblea nazionale del partito Sandra Zampa.

Nei nove articoli che compongono il testo, si propone l’inserimento della medicina di genere all’interno del Patto della Salute, l’istituzione di un Osservatorio nazionale dinamico e, ancora, l’attivazione di corsi universitari interdisciplinari finalizzati alla conoscenza e all’applicazione dell’orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.

“La mia proposta di legge – scrive Boldrini inroducendo il testo della pdl – intende dare per acquisito che l’approccio di differenza sessuale e di genere nella ricerca, prevenzione, diagnosi e cura rappresenta un’innovazione tendente a massimizzare l’equità e l’appropriatezza dell’assistenza nel pieno rispetto del diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, e analizza e riordina le attribuzioni di funzioni in tal senso, per rendere operativa e concreta l’innovazione di approccio”.

Di seguito un’analisi del testo articolo per articolo.

All’articolo 1 si spiega che le finalità della legge sono l’applicazione e alla diffusione della medicina di genere, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere.

All’articolo 2 si prevede che il ministro della Salute, d’intesa con le Regioni, inserisce tra gli obiettivi del Patto per la salute la promozione e il sostegno alla medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche promuovendo:
a) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l’indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato;
b) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali;
c) l’adozione di linee guida attente al genere per la pratica clinica delle diverse patologie;
d) l’adozione da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e clinici di medicina di genere;
e) la sensibilizzazione delle riviste scientifiche ai fini dell’accreditamento di pubblicazioni attente al genere.

L’articolo 3 incarica il ministro della Salute di coordinare i rapporti con tutti i soggetti coinvolti. Avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, il ministro dovrà finanziare annualmente progetti di ricerca basati sulle differenze di sesso e di genere, promuovere il recepimento di tali progetti presso i comitati etici per la ricerca regionali e locali ed emanare apposite raccomandazioni finalizzate all’elaborazione delle linee guida cliniche della medicina di genere.

Avvalendosi poi dell’aiuto dell’Agenas, il ministro della Salute dovrà promuove la progettazione e l’attuazione di piani sanitari e di prevenzione regionali, che tengano conto del genere, istituire registri pubblici sulla violenza di genere, stabilire che il genere sia inteso come indicatore sia clinico sia organizzativo, da inserire nei piani della valutazione della qualità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, incaricare la Commissione salute della Conferenza delle regioni di approfondire sistematicamente il tema.

Inoltre, previo parere dell’Aifa, il ministro della Salute dovrà emanare apposite raccomandazioni affinché le sperimentazioni cliniche dei farmaci e dei dispositivi medici siano condotte su campioni di popolazione selezionati in base al genere, in modo paritetico.

All’articolo 4 viene prevista l’istituzione dell’Osservatorio nazionale dinamico per la medicina di genere con il compito di raccogliere, coordinare e trasferire dati epidemiologici e clinici al fine di assicurare il raggiungimento dell’equità nel diritto alla salute.

L’articolo 5 affronta il tema formazione. Qui si dispone che il ministro della Salute, d’intesa con il ministro dell’Istruzione, debba predisporre un Piano formativo nazionale per la medicina di genere che prevede l’attivazione di corsi interdisciplinari finalizzati alla conoscenza e all’applicazione dell’orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.

L’articolo 6 prevede che il ministro del Lavoro, d’intesa con il ministro della Salute, proceda a una valutazione e a un’eventuale revisione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro in un’ottica di genere.

All’articolo 7 si dispone che il Ministro della salute, previo parere dell’Istituto superiore di sanità e in collaborazione con l’Agenas, con le aziende sanitarie e con le associazioni e fondazioni attive nel settore della medicina di genere, promuova azioni informative e di divulgazione scientifica sulla medicina di genere a livello locale, regionale e nazionale.

Le disposizioni attuative della legge vengono affrontate all’articolo 8.

Infine, l’articolo 9 affronta il tema delle clausole di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE – Disposizioni per favorire l’applicazione e la diffusione della medicina di genere
Presentata il 12 febbraio 2016

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