LEGALITA' DELLA PENA E CONTRADDIZIONI DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI

data di pubblicazione:

28 Agosto 2015

zTribunale-tarUn articolo pubblicato nella rubrica “Fuoriluogo” del quotidiano Il Manifesto analizza le motivazioni giuridiche di una sentenza della Cassazione su una condanna per droghe leggere secondo le norme della legge Fini-Giovanardi dichiarate illegittime nel 2014. Tali motivazioni sono interessanti perché da una parte ribadiscono il principio generale di legalità della pena, dall’altra affermano la prevalenza della legalità della pena in fase esecutiva rispetto all’intangibilità del giudicato. A fare problema, nel caso esaminato, è la determinazione della pena calcolata secondo le norme dichiarate incostituzionali della legge Fini-Giovanardi, che alla luce della loro cancellazione pongono la questione della proporzionalità ed equità delle sanzioni comminate nel caso di reati di lieve entità per la cannabis.   “Sono state depositate lo scorso 28 luglio le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sulle droghe leggere, che confermano l’orientamento secondo cui in sede di esecuzione della pena il giudice può rideterminare la pena comminata secondo le norme della legge antidroga Fini Giovanardi dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale nel 2014. Il caso affrontato dalla Corte riguardava una sentenza di patteggiamento la cui pena concretamente inflitta (condanna a 2 anni e 8 mesi) era compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione dell’art. 73 secondo la legge del 2006 abrogata. Mentre era già stato chiarito in precedenza che in caso di condanna a seguito di rito ordinario o abbreviato il Giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena esercitando un autonomo potere valutativo, in caso di patteggiamento si era posto il dubbio di quale fosse il compito del giudice dell’esecuzione. Come evidenziato dallo stesso Procuratore generale nella requisitoria finale, la sentenza dovrebbe essere annullata tout court dal Giudice dell’esecuzione (o dalla Corte di Cassazione) perché l’accordo tra accusa e difesa si è basato “su un quadro normativo superato e sulla scorta del quale le parti si sono determinate”. La Suprema Corte ha aderito alla tesi del Procuratore ed ha annullato la sentenza senza rinvio. Ora il difensore dell’imputato e il Pm potranno rinegoziare la pena commisurandola ai parametri della normativa in vigore, oppure il processo riprenderà nelle forme ordinarie”.

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