LA PENA DELLA "MORTE VIVA"

data di pubblicazione:

17 Settembre 2013

RISTRETTINon tutti sono a conoscenza del fatto che in Italia esistono due tipologie di ergastolo, uno per così dire ordinario e l’altro, regolato dall’art 41 bis c.p., straordinario. La differenza fra i due tipi di ergastolo è che il secondo, comminato laddove viene provata l’associazione di stampo associativo, non prevede la possibilità, come quello ordinario, di potere fruire, a determinate condizioni, di benefici di legge quali il permesso premio o la semilibertà. L’ergastolo ai sensi dell’art 41 bis viene chiamato, in gergo tecnico, “ostativo” in quanto consente riduzioni di pena solo se il detenuto diventa collaboratore di giustizia, cioè se aiuta le indagini accusando persone con cui era in rapporti di tipo criminale. Se da un lato sembra giusto prevedere aggravanti specifiche per persone facenti parte della criminalità organizzata, dato il grave danno sociale che essa crea, dall’altro è però innegabile che il durissimo regime di detenzione del 41 bis mette profondamente in dubbio il rispetto della funzione riabilitativa del carcere prevista dalla nostra Costituzione.

Ma, aldilà della questione delle condizioni di vita carcerarie che riguarda tutti i detenuti italiani, alcuni giuristi ed esperti contestano la logica giuridica dell’ergastolo “duro”. In particolare, appare incongrua la necessità di divenire “collaboratori di giustizia” al fine di potere fruire dei benefici di legge, condannando quindi i detenuti che, per vari motivi, non vogliono accusare di altre persone, alla “pena della morte viva”, come viene chiamata in carcere. Questa espressione non va intesa in senso figurato, ma letterale: a vent’anni dall’istituzione del 41 bis, avvenuta nel 1992 in seguito alle uccisioni di Falcione e Borsellino, ci sono decine di persone recluse per tale reato che non sono mai uscite dal carcere. Qual è dunque la funzione della pena nel caso dell’ergastolo duro? Essa sembra solo orientata al pentimento, che non è però certo una condizione “naturale” o necessaria del condannato, ma che dovrebbe essere una scelta individuale che matura all’interno di un percorso di riflessione esistenziale e di riabilitazione. Come viene argomentato da alcune persone detenute ai sensi dell’art. 41 bis, possono essere molteplici le ragioni per le quali un condannato rifiuta di divenire collaboratore di giustizia, precludendosi così la possibilità di accedere ai benefici di legge.

Nelle parole di Francesca de Carolis, autrice del libro, “Urla a bassa voce”, edizioni Stampa Alternativa, che racchiude le testimonianze di detenuti all’ergastolo ostativo: “Nessuna di queste persone, nessuno degli ergastolani ostativi che testimoniano le loro vite nel libro che ho curato vuole sottrarsi alla pena. Quello che chiedono è che questa pena abbia un senso, che dopo un tempo pur lunghissimo abbia una fine. Ognuno dà una spiegazione al fatto che non abbiano scelto di essere “collaboratori di giustizia” e questa spiegazione secondo me merita rispetto, riconoscimento”.

L’ergastolo ostativo, “la pena della morte viva”, in Ristretti, anno 15, numero 1, 2013.

Disponibile c/o CESDA.

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