DECRETO DIGNITA' – DIVIETO DI PUBBLICITA' DEL GIOCO

data di pubblicazione:

29 Giugno 2018

Divieto di pubblicità del gioco d’azzardo e sanzioni pari al 5% della sponsorizzazione. Pronte nuove norme per contrasto ludopatia.

Pronto il primo atto del governo Conte che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Si introduce il divieto di “qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro”. Prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione, e comunque non inferiore ad un importo minimo di 50.000 euro. I proventi verranno destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Contrasto alla ludopatia, limiti per i contratti a termine e multe alle aziende che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano. Questi alcuni dei principali punti che contenuti nel Decreto dignità, il primo atto del governo Conte che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni.
In particolare, la disposizione di cui all’articolo 8 pone il divieto della pubblicità del gioco d’azzardo, in considerazione delle rilevanti dimensioni che questa pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socio-economica “con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un aumento dell’indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari”.

La disposizione, che viene prevista pertanto ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia, stabilisce, al comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l’Autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Questa misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Infine, il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. I proventi saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

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