CASSAZIONE: NO ALLA VENDITA DI DERIVATI DELLA CANNABIS

data di pubblicazione:

31 Maggio 2019

Sta provocando accese discussioni la sentenza di ieri, delle Sezioni Unite Penali della Cassazione, che stabilisce che “la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis” come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Tale sentenza pone dunque forti dubbi di legalità sull’intera filiera commerciale di cannabis shop sviluppatasi negli ultimi due anni. “Integrano il reato” previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) infatti, “le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante“. La razionalità della sentenza va interpretata alla luce del fatto che i negozi che vendono cannabis light e suoi derivati non rientrerebbero, secondo i giudici della Cassazione, nell’ambito di applicazione della legge sulla canapa: “La commercializzazione di cannabis ‘sativa L’, spiegano i supremi giudici non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016″, sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.

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