PRESENTATO IL DECRETO DIGNITA': LE NOVITA' SUL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

data di pubblicazione:

31 Luglio 2018

E’ giunto in aula, per la discussione dei gruppi parlamentari, il decreto “Dignità”, che come noto introduce rilevanti provvedimenti di contrasto al gioco d’azzardo. Dal divieto di pubblicità, compreso sui social media, ai giochi d’azzardo con vincite in denaro all’aumento dei prelievi fiscali sugli apparecchi, con forti sanzioni per i trasgressori, sono varie le modifiche che il governo mira a introdurre. Nell’art. 9 del testo, si stabilisce “Il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e, come aggiunto durante l’esame nelle commissioni, anche i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Vengono escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al comma 1-bis viene specificato che nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)”. Quanto alle sanzioni, al comma 2 viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. (…) Al comma 6 viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi, che è fissata, rispettivamente, nel 19,25% e nel 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6% e nel 6,65% a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68% e nel 6,68% a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75% e nel 6,75% a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6% e nel 6,6% a decorrere dal 1° gennaio 2023. (…) L’articolo 9-ter (Misure a tutela dei minori), che consente l’accesso agli apparecchi di intrattenimento esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco dovranno essere rimossi dagli esercizi. La violazione verrà punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Infine, l’articolo 9-quater (Logo No Slot). Viene istituito il logo identificativo “No Slot”. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo “No Slot”. I comuni possono rilasciare il logo identificativo “No Slot” ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento.

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