SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ART. 73 c. 1 T.U.S.

data di pubblicazione:

26 Aprile 2019

La Corte costituzionale, con la sentenza 40 del 2019, è intervenuta sulla legislazione penale in materia di stupefacenti, dichiarando illegittima una parte dell’art. 73, comma 1, del Testo unico stupefacenti. La Corte Costituzionale è intervenuta per supplire alla mancanza di interventi legislativi atti a ripristinare «il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio» e risanare «la frattura che separa le pene inflitte per i fatti lievi e i fatti non lievi». Un articolo di Riccardo De Vito spiega le ragioni che hanno portato la Corte alla sentenza: “Tale frattura era stata causata dall’affastellarsi di leggi e sentenze della stessa Corte che, sconfessando gli inasprimenti repressivi della legge Fini-Giovanardi, avevano però determinato un divario sanzionatorio di eccessiva ampiezza tra fatti di lieve entità e fatti di non lieve entità: da sei mesi a quattro anni di reclusione per i primi, indipendentemente dal fatto che avessero ad oggetto droghe leggere o pesanti; da otto anni a venti anni per i secondi, quando si avesse a che fare con droghe pesanti. Nell’ambito delle droghe pesanti, dunque, la pena minima per i fatti gravi era diventata pari al doppio di quella massima prevista per i fatti lievi.

L’ “anomalia sanzionatoria” era accresciuta dal fatto che al banco del giudice non fosse possibile stabilire contorni netti tra i diversi fatti di reato, molti dei quali, come si legge nella sentenza, «si collocano in una “zona grigia”, al confine fra le due fattispecie di reato». Pertanto, a fronte di condotte non oltremodo differenziate sul piano della concreta offensività, il giudice si vedeva costretto a fornire risposte punitive gravemente differenziate.

A questo trattamento diseguale la Consulta mette ora fine, dichiarando illegittimo l’art. 73, comma 1, del Testo unico stupefacenti – contenente la disciplina dei fatti non lievi per le droghe pesanti«nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni”.

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